Detrazione Fiscale per la Ristrutturazione della Vasca da Bagno o la Sostituzione con Doccia

Sostituzione della vasca da bagno
Sostituzione vasca nella vasca
Sostituzione della vasca da bagno con doccia

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SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SANITARI

Rinnovare il bagno: Scelte e Agevolazioni

Secondo le linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la sostituzione della vasca da bagno con un’altra vasca viene considerata un intervento di manutenzione ordinaria e non è detraibile. Anche la sostituzione della vasca con uno sportello apribile o un box doccia non rientra nelle agevolazioni, né viene considerata una modifica per l’eliminazione delle barriere architettoniche. In entrambi i casi, si tratta di lavori considerati come parte della manutenzione ordinaria.

Tuttavia, è importante notare che se gli interventi riguardano una serie di lavori più ampi, come il rifacimento completo degli impianti idraulici del bagno con l’utilizzo di materiali innovativi, la sostituzione dei sanitari può essere considerata parte integrante di un intervento più significativo.

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Se stai pensando di ristrutturare il tuo bagno o hai già effettuato lavori, 730Point è qui per aiutarti. Con la nostra esperienza nella compilazione del modello 730, possiamo guidarti nel processo di dichiarazione dei tuoi lavori di ristrutturazione, garantendoti di ottenere tutte le detrazioni fiscali a cui hai diritto.



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QUESTE INFORMAZIONI SONO RIPORTATE NELLA  CIRCOLARE N. 3/E della Agenzia delle Entrate

Riportiamo il punto 1.6 della CIRCOLARE N. 3/E della Agenzia delle Entrate

( visiona direttamente la Circolare Ufficiale dell’AdE cliccando qui ):

1.6 Spese per sostituzione sanitari

Si chiede se è possibile fruire della detrazione, ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, per la sostituzione dei sanitari ed in particolare per la sostituzione della vasca con altra vasca con sportello apribile o con box doccia, considerando gli interventi come eliminazione delle barriere architettoniche, così come affermano i media e le imprese esecutrici dei lavori. R. Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lett. b) ed e) del TUIR è possibile fruire della detrazione IRPEF del 36 per cento (attualmente 50 per cento) per le spese sostenute, tra l’altro, per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di cui, rispettivamente, alle lett. b), c) e d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, eseguiti su singole unità immobiliari residenziali nonché per le spese sostenute per gli interventi “finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche …;”eseguiti anche su parti comuni. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti interpellato in proposito dalla scrivente ha precisato che l’intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia, ancorché non assicuri una accessibilità nell’accezione più completa così come stabilito dal DM n. 236 del 1989, può ritenersi comunque finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche, in quanto in grado di ridurre in parte gli “ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque” e di migliorare “la sicura utilizzazione delle attrezzature”. In merito al corretto inquadramento edilizio degli interventi in argomento, il Ministero ha precisato che gli stessi “si qualificano come interventi di manutenzione ordinaria in quanto interventi edilizi “che riguardano le opere di  13 riparazione, rinnovamento, e sostituzione delle finiture degli edifici” come stabilito dall’art. 3 del DPR n. 380/2001.”. In base alle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la scrivente ritiene che gli interventi in esame non siano agevolabili ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, in quanto inquadrati tra gli interventi di manutenzione ordinaria. Si ritiene, inoltre che, l’intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia non sia agevolabile neanche come intervento diretto alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche se in grado di ridurre, almeno in parte, gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque e di migliorare la sicura utilizzazione delle attrezzature sanitarie. Nella risposta fornita dall’Amministrazione interpellata non è, infatti, specificato che tale intervento presenti le caratteristiche tecniche di cui al DM 236 del 1989 e ciò determina, secondo quanto chiarito con le circolari n. 57 del 1998 e 13/E del 2001, che le relative spese non sono detraibili ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR. Sulla base delle circolari richiamate, infatti, gli interventi che non presentano le caratteristiche tecniche previste dalla legge relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche (cfr. legge n. 13 del 1989, disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, e DM n. 236 del 1989) non possono essere qualificati come tali e, pertanto, non sono agevolabili. Resta fermo che la sostituzione della vasca, e dei sanitari in generale, può considerarsi agevolabile se detta sostituzione, singolarmente non agevolabile, sia integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d’imposta in forza del carattere assorbente della categoria di intervento “superiore” rispetto a quella “inferiore” (cfr. circolare n. 57 del 1998), come nel caso, ad esempio, del rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno, con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari.


Benvenuti al CAF Punto Amico Milano 730Point: La Vostra Guida alle Detrazioni Fiscali

Se state considerando lavori di ristrutturazione che coinvolgono la sostituzione della vasca da bagno con una doccia o una vasca nella vasca, è importante comprendere le implicazioni fiscali di questi interventi. Come CAF esperti, siamo qui per fornirvi informazioni dettagliate e assistenza per massimizzare i vostri vantaggi fiscali.

Secondo le attuali linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la sostituzione della vasca da bagno con un’altra vasca o con una doccia non dà diritto alle detrazioni fiscali, in quanto tali interventi sono considerati come manutenzione ordinaria e non rientrano nei criteri per richiedere il bonus ristrutturazioni.

Anche se la modifica del bagno è finalizzata a renderlo accessibile a persone con disabilità, non è possibile ottenere detrazioni fiscali, poiché la normativa attuale non considera tale intervento come un’opera per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Tuttavia, se la sostituzione della vasca con la doccia o con una nuova vasca fa parte di un piano di ristrutturazione più ampio, come il rifacimento completo del bagno o interventi straordinari quali rifacimento degli impianti o modifiche strutturali, è possibile beneficiare del bonus casa per le ristrutturazioni.

Come CAF, siamo qui per aiutarvi a navigare attraverso le complesse normative fiscali e garantire che otteniate tutti i vantaggi a cui avete diritto. Con la nostra esperienza nella compilazione del modello 730, possiamo guidarvi attraverso il processo di dichiarazione dei vostri lavori di ristrutturazione, garantendovi di ottenere tutte le detrazioni fiscali a cui avete diritto.

Siamo orgogliosi di offrire consulenza personalizzata e servizi di qualità per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi finanziari. Contattateci oggi stesso per ulteriori informazioni e per prenotare una consulenza con uno dei nostri esperti.

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