Detrazioni fiscali per familiari a carico residenti all’estero: Guida del CAF di Milano

Detrazioni per familiari a carico residenti all’estero: come ottenerle con il supporto del CAF

Se sei un cittadino italiano che lavora e risiede in Italia, potresti chiederti se puoi usufruire delle detrazioni per familiari a carico che vivono all’estero. La risposta non è così semplice, dipende da diversi fattori.

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Innanzitutto, queste detrazioni sono state introdotte dalla Legge Finanziaria n. 296/2006 a partire dall’anno d’imposta 2007. Possono essere richieste per familiari residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea, in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo o in Stati extracomunitari inclusi in un apposito elenco ministeriale.

Tuttavia, affinché tu possa ottenere questa detrazione, è fondamentale dimostrare che ciascun familiare percepisca un reddito inferiore alla soglia annua di 2.840,51 euro, la stessa prevista per i familiari residenti in Italia. Ma come dimostrare che il familiare all’estero non supera questa soglia di reddito?

Per i cittadini extracomunitari, è necessario ottenere un documento originale dal paese d’origine del familiare che attesti la situazione reddituale. Questo documento deve poi essere tradotto in italiano e asseverato dal prefetto competente per territorio.

Ma come fare tutto questo? La soluzione è più semplice di quanto pensi: il CAF di Milano, attraverso il suo sito 730point, offre tutti i servizi fiscali necessari per ottenere queste detrazioni. Da anni, il CAF punto amico è un punto di riferimento per i cittadini che hanno bisogno di assistenza fiscale e burocratica.

In breve, se hai familiari a carico residenti all’estero e vuoi usufruire delle detrazioni fiscali a cui hai diritto, visita il sito 730point del CAF di Milano e scopri tutti i servizi disponibili per te. Sfrutta l’esperienza e la professionalità del CAF per ottenere il massimo vantaggio fiscale possibile.

Detrazioni fiscali per familiari a carico non residenti in Italia: come ottenere la documentazione necessaria con il supporto del CAF

Se sei un cittadino italiano e hai familiari a carico residenti in paesi extracomunitari, potresti chiederti come ottenere le detrazioni fiscali a cui hai diritto.

Per fruire di tali detrazioni, è necessario produrre la seguente documentazione:

  1. Una documentazione originale rilasciata dall’autorità consolare del paese d’origine del familiare, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio.
  2. Una documentazione con l’apposizione dell’Apostille, per i soggetti provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre. L’Apostille è un’annotazione specifica sull’originale della documentazione rilasciata dall’autorità competente identificata dalla legge di ratifica della Convenzione.
  3. Una documentazione validamente formata dal paese d’origine e tradotta in italiano secondo la normativa vigente, asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano del paese d’origine.

È importante sottolineare che, ai sensi dell’art. 1 comma 1326 della Legge n. 296/2006, se la situazione dei carichi di famiglia del cittadino extracomunitario non cambia dopo la presentazione della prima dichiarazione dei redditi, non sarà necessario fornire nuova documentazione. Sarà sufficiente una mera autocertificazione in cui il contribuente attesti che la situazione familiare precedentemente indicata è rimasta invariata. In caso contrario, sarà necessario presentare una nuova e aggiornata documentazione.

Per quanto riguarda il tipo di parentela dei familiari residenti all’estero con il dichiarante, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare del 24 aprile 2015, n. 17, ha stabilito l’ordine da seguire per la fruizione della detrazione per familiari a carico: coniuge, figlio, altro familiare convivente o per il quale è versato un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Nello specifico, i soggetti residenti in paesi extracomunitari per fruire delle detrazioni per familiari a carico non residenti in Italia, alternativamente devono produrre:

  • documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
  • documentazione con apposizione dell’Apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la * Convenzione dell’Aja del 5 ottobre L’Apostille (scopri i pasi clicca qui), da apporsi su documenti a valere fuori dello Stato in cui sono stati formati, costituisce una specifica annotazione sull’originale della documentazione, rilasciata dalla competente autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione;
  • documentazione validamente formata dal Paese d’origine e tradotta in italiano ai sensi della normativa ivi vigente, asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano del Paese d’origine.

Ai sensi dell’art. 1 comma 1326 della Legge n. 296/2006 viene stabilito che se successivamente alla presentazione della prima dichiarazione dei redditi la situazione dei carichi di famiglia del cittadino extracomunitario non risulta modificata. Non sarà necessario presentare una nuova documentazione, essendo sufficiente una mera autocertificazione con cui il contribuente attesti, confermandola, che la situazione familiare precedentemente indicata è rimasta invariata.  In caso contrario, dovrà essere presentata una nuova ed aggiornata documentazione.

Quale tipo di parentela devono avere i familiari residenti all’estero con il dichiarante?

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare del 24 aprile 2015, n. 17, ha delineato l’ordine prioritario per la fruizione della detrazione per familiari a carico, che prevede:

  1. Coniuge
  2. Figlio
  3. Altro familiare convivente o per il quale è versato un assegno alimentare, purché non risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (lett. d) dell’art. 12 del TUIR).

Detrazioni per familiari a carico residenti all’estero
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