Risparmio Energetico detrazione del 65% e su condomini fino al 75% Ecobunus 2017

Risparmio Energetico

 

Ecobonus 2017 detrazione del 65%
Ecobonus 2017 su condomini la detrazione fino al 75%

 

Con la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 11 dicembre 2016) è stata prorogate fino al 31 dicembre 2017 la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento energetico.

Quali spese rientrano possono rientrare nel risparmio energetico ? 

 

L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In particolare, la detrazione, che è pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017, è riconosciuta se le spese sono state sostenute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
  • il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)
  • l’installazione di pannelli solari
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Spese sostenute che usufruiscono dell’ecobonus, risparmio energetico;
l
a detrazione spetta per le spese sostenute, e rimaste a carico del contribuente  per:

 

  • Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro.
  • Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un’apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre.
  • L’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro.
  • Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro.
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro.
  • Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro.
  • Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto

La detrazione del 65% si applica anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:

  • Per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al Dlgs 311/2006, sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.
  • Per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
  • Per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti, sostenute dal 1° gennaio 2016. Questi dispositivi devono mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati, devono mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti e consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

Ecobonus 2017: detrazione fiscale condomini fino al 75%. 

Per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali le detrazioni sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 con l’aliquota del 70% o del 75% del totale delle spese, con tetto massimo di 40.000 euro per ciascuna unità immobiliare. La detrazione sale al 70% per gli interventi sull’involucro con un’incidenza superiore al 25% della superficie dell’edificio, e al 75% per miglioramento della prestazione energetica invernale e estiva. Si applica su un importo complessivo di spesa non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

La sussistenza di tali condizioni deve essere asseverata da professionisti abilitati. Una precisazione importante da fare è che l’Ecobonus 2017/2021, ovvero la detrazione fiscale dal 65% al 75% può essere richiesta soltanto su immobili ed edifici già esistenti, con prova dell’esistenza dell’edificio, di qualsiasi categoria catastale.

Sono quindi ammessi tutte le costruzioni residenziali, compresi i beni strumentali.I beneficiari possono optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito (in attesa di provvedimento). Queste agevolazioni fiscali consistono in una detrazione dall’IRPEF o dall’IRES. I beneficiari di queste detrazioni sono tutti i contribuenti, persone fisiche, professionisti, società e imprese che sostengono spese per l’esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.  Dal 1° gennaio 2017 possono usufruire della detrazione anche gli istituti autonomi di case popolari comunque denominati. 2017: detrazioni fiscali per risparmio energetico.


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La detrazione fiscale risparmio energetico Ecobonus riguarda interventi volti a migliorare le prestazioni energetiche dell’immobile e l’agevolazione consiste in una detrazione Irpef o Ires dal 65% al 75%. Risparmio energetico 2017 . Ecobonus 2017 .  Risparmio Energetico