D.M. 28 maggio 1999, n.329.
(Supplemento Ordinario alla G.U. 25 settembre 1999, n.226.)
“Regolamento recante norme di individuazione
delle malattie croniche e invalidanti…”


Novembre 1999 
Il D.M. 28.5.99, n. 329, “Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e
invalidanti ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a, del D.L.vo 29 Aprile 1998, n. 124” pubblicato sulla
G.U. del 25 settembre 1999 n. 174/L, ridetermina il numero e la tipologia delle patologie e delle condizioni
che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria.
Il D.M. 329/99 è composto da 7 articoli e da un allegato nel quale sono riportate le malattie e le condizioni
con le relative prestazioni sanitarie erogabili in regime di esenzione.
Al fine di rendere agevole la lettura e l’applicazione dei suoi contenuti normativi, di seguito vengono
esplicitate e argomentate le disposizioni contenute nei singoli articoli:

Articolo 1: Finalità ed ambito di applicazione
L’art. 1 stabilisce le finalità e gli ambiti di applicazioni del regolamento ai fini della individuazione delle
patologie croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate
prestazioni sanitarie.
Articolo 2 “Individuazione delle condizioni di malattia e delle prestazioni”
L’art. 2, comma 1, individua nell’allegato 1 l’elenco delle malattie e delle condizioni che danno diritto
all’esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria..
Nella prima parte dell’allegato 1 sono riportate tutte le malattie o condizioni che danno diritto all’esenzione.
Per consentire l’identificazione univoca delle malattie e delle condizioni, a ciascuna malattia o condizione è
associato un codice identificativo di esenzione composto da 8 cifre; le prime tre sono riferite ad una
numerazione progressiva delle malattie o condizioni (da 001 a 055), mentre le successive cinque sono relative
ai codici propri delle singole malattie croniche e invalidanti, individuate secondo la “International
Classification of Disease - IX - Clinical Modification“ (ICD-9- CM).
La definizione di malattia per ogni codice ICD-9-CM è riportato, invece, nella seconda parte dell’allegato 1.
Nella prima parte dell’allegato 1, per ciascuna malattia o condizione sono riportate le prestazioni
specialistiche ambulatoriali erogabili in regime di esenzione al costo della prestazione (con pagamento della
sola quota fissa) e quelle esenti dal pagamento anche della quota fissa (individuate con un asterisco ).
Al fine di permettere una prima valutazione delle patologie individuate dal decreto si è ritenuto utile
predisporre un prospetto riepilogativo (tabella A) nel quale sono riportate tutte le malattie o condizioni che
danno diritto all’esenzione ed il corrispondente codice identificativo progressivo (da 001 a 055).

Tabella A (Elenco delle malattie o condizioni riportate nell’allegato 1 del D.M. 329/99)

Codice
Identif.
Descrizione della malattia o condizione
001 ACROMEGALIA E GIGANTISMO
002 AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO
003 ANEMIA EMOLITICA ACQUISITA DA AUTOIMMUNIZZAZIONE
004 ANEMIE EMOLITICHE EREDITARIE
005 ANORESSIA NERVOSA, BULIMIA
006 ARTRITE REUMATOIDE
007 ASMA
008 CIRROSI EPATICA, CIRROSI BILIARE
009 COLITE ULCEROSA E MALATTIA DI CROHN
010 CONNETTIVITE MISTA
011 DEMENZE
012 DIABETE INSIPIDO
013 DIABETE MELLITO
014 DIPENDENZA DA SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE E DA ALCOOL
015 DISTURBI INTERESSANTI IL SISTEMA IMMUNITARIO: IMMUNODEFICIENZE CONGENITE E ACQUISITE
DETERMINANTI GRAVI DIFETTI DELLE DIFESE IMMUNITARIE CON INFEZIONI RECIDIVANTI (ESCLUSO
INFEZIONI DA HIV)
016 EPATITE CRONICA ( ATTIVA )
017 EPILESSIA
018 FIBROSI CISTICA
019 GLAUCOMA
020 INFEZIONE DA HIV
021 INSUFFICIENZA CARDIACA (NYHA CLASSE III E IV)
022 INSUFFICIENZA CORTICOSURRENALE CRONICA (MORBO DI ADDISON)


Articolo 3 “Modalità di prescrizione ed erogazione delle prestazioni”
L’art.3 stabilisce che la prescrizione delle prestazioni erogabili in esenzione deve recare l’indicazione delle
prime tre cifre del codice identificativo di esenzione della malattia o condizione, come risultanti dall’attestato
di esenzione.
Ciascuna ricetta non può contestualmente contenere la prescrizione di prestazioni erogabili in regime di
esenzione e altre prestazioni non esenti.

Articolo 4 “Riconoscimento del diritto all’esenzione”
L’art.4 stabilisce che la certificazione necessaria al riconoscimento del diritto all’esenzione viene redatta dal
personale medico dei presidi delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e dagli istituti
individuati dall’art. 4, comma 12, del D.L.vo 502/1992.
Le aziende unità sanitarie locali provvedono, sulla base della certificazione prodotta, al rilascio
dell’attestato di esenzione che reca in forma codificata l’indicazione della condizione o malattia per la quale è
riconosciuto il diritto all’esenzione. Nel caso di accertamento di più condizioni o malattie verrà rilasciato un
unico attestato con l’indicazione sempre in forma codificata delle condizioni o malattie riconosciute esenti.
Le regioni, sulla base di linee guida ministeriali, fisseranno una validità temporale massima del diritto
all’esenzione per tutte quelle malattie o condizioni per le quali è prevedibile una risoluzione.
023 INSUFFICIENZA RENALE CRONICA
024 INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA
025 IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE OMOZIGOTE ED ETEROZIGOTE TIPO II a E II b –
IPERCOLESTEROLEMIA PRIMITIVA POLIGENICA – IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE COMBINATA -
IPERLIPOPROTEINEMIA DI TIPO III
026 IPERPARATIROIDISMO, IPOPARATIROIDISMO
027 IPOTIROIDISMO CONGENITO, IPOTIROIDISMO ACQUISITO (GRAVE)
028 LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO
029 MALATTIA DI ALZHEIMER
030 MALATTIA DI SJOGREN
031 MALATTIA IPERTENSIVA (II E III STADIO OMS)
032 MALATTIA O SINDROME DI CUSHING
033 MALATTIE DA DIFETTI DELLA COAGULAZIONE
034 MIASTEMIA GRAVE
035 MORBO DI BASEDOW, ALTRE FORME DI IPERTITROIDISMO
036 MORBO DI BUERGER
037 MORBO DI PAGET
038 MORBO DI PARKINSON E ALTRE MALATTIE EXTRAPIRAMIDALI
039 NANISMO IPOFISARIO
040 NEONATI PREMATURI, IMMATURI, A TERMINE CON RICOVERO IN TERAPIA INTENSIVA NEONATALE
041 NEUROMIELITE OTTICA
042 PANCREATITE CRONICA
043 POLIARTERITE NODOSA
044 PSICOSI
045 PSORIASI (ARTROPATICA, PUSTOLOSA GRAVE, ERITRODERMICA)
046 SCLEROSI MULTIPLA
047 SCLEROSI SISTEMICA (PROGRESSIVA)
048 SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE NEOPLASTICHE MALIGNE
049 SOGGETTI AFFETTI DA PLURIPATOLOGIE CHE ABBIANO DETERMINATO GRAVE E IRREVERSIBILE
COMPROMISSIONE DI PIU' ORGANI E/O APPARATI E RIDUZIONE DELL'AUTONOMIA PERSONALE
CORRELATA ALL'ETA' RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DI CONVALIDATE SCALE DI VALUTAZIONE
DELLE CAPACITA' FUNZIONALI
050 SOGGETTI IN ATTESA DI TRAPIANTO (RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS MIDOLLO)
051 SOGGETTI NATI CON CONDIZIONI DI GRAVE DEFICIT FISICI, SENSORIALI E NEUROPSICHICI
052 SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO (RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS, MIDOLLO)
053 SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO DI CORNEA
054 SPONDILITE ANCHILOSANTE
055 TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA)
Articolo 5 “Controlli”
L’art.5 stabilisce che le modalità di controllo sulle esenzioni sono disciplinate dai regolamenti adottati ai
sensi dell’articolo 6 del D.L.vo 29 aprile 1998, n. 124 (Attualmente tali regolamenti sono in corso di
definizione).
Articolo 6 “Aggiornamento”
L’art. 6 stabilisce che l’aggiornamento delle patologie o condizioni individuate dal decreto che danno diritto
all’esenzione sarà effettuato contestualmente allo sviluppo dei percorsi diagnostici e terapeutici e
all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.
Articolo 7 “Norme finali e transitorie”
L’art.7, comma 1, stabilisce che le aziende unità sanitarie locali provvedono a comunicare ai medici di
medicina generale ed ai pediatri di libera scelta i contenuti del regolamento e le sue modalità di applicazione.
Le Aziende Sanitarie Locali in apposita riunione, per uniformità di informazione sul territorio, hanno
delegato la Regione Basilicata a predisporre la presente direttiva che viene trasmessa ai medici di medicina
generale e pediatri di libera scelta unitamente alla copia del Decreto Ministeriale 329/99.
In materia di applicazione del regolamento in oggetto il comma 2 stabilisce inoltre che le aziende sanitarie
locali entro 120 giorni dall’entrata in vigore del regolamento devono sottoporre a verifica tutte le esenzioni
rilasciate ai sensi del D.M. 1.2.1991 (precedente normativa in materia di esenzione) e comunicare agli
interessati la conferma del diritto all’esenzione, la sua cessazione o l’esigenza di ulteriori accertamenti. Per i
soggetti a cui è richiesta l’effettuazione di ulteriori accertamenti l’esenzione rilasciata ai sensi del D.M.
1.2.1991 è valida fino al completamento degli accertamenti e comunque non oltre i 60 giorni successivi alla
comunicazione da parte della ASL.
Il comma 3 stabilisce invece che per i soggetti affetti da forme morbose rilasciate ai sensi del D.M. 1.2.1991
che non sono più comprese tra le patologie o condizioni indicate nell’allegato 1 del D.M. 329/99, l’esenzione
cessa di avere efficacia a decorrere dalla comunicazione trasmessa dalla ASL di appartenenza e comunque non
oltre i 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Fino a tale data i soggetti hanno diritto alla esenzione alla
partecipazione al costo per le prestazioni previste dal D.M. 1.2.1991
Il comma 4 stabilisce che le attestazioni di esenzione per le patologie indicate nella tabella B e rilasciate ai
sensi dell’art.3 del D.M. 1.2.1991, restano ancora valide ai fini dell’esenzione fino alla emanazione del
regolamento previsto dall’art. 5, comma 1, lettera b, del D.L.vo 124/98 relativo alle malattie rare.
Tabella B (Elenco patologie D.M. 1.2.1991 ancora valide ai fini dell’esenzione)


Problematiche connesse all’applicazione del Decreto Ministeriale
329/1999.
Si ritiene opportuno, dopo aver esplicitato i contenuti del decreto, individuare le problematiche connesse
alla sua applicazione, al fine di rendere il più possibile omogenea la sua applicazione su tutto il territorio
regionale.
Dall’analisi del decreto sono emerse le seguenti problematiche:
Punto 1. L’articolo 7, comma 2 del D.M. 329/99 stabilisce che le aziende unità sanitarie locali, entro 120
giorni dall’entrata in vigore del Decreto, sottopongono a verifica tutte le esenzioni rilasciate ai sensi del D.M.
1.2.1991 e comunicano agli interessati la conferma del diritto all’esenzione, la sua cessazione o l’esigenza di
ulteriori accertamenti.

Dall’analisi del nuovo Decreto sono state individuate le malattie o condizioni individuate per le quali sarà
necessario procedere ad accertamenti ai fini della conferma o cessazione del diritto all’esenzione che si
riportano nella seguente tabella C:

Tabella C (Elenco delle malattie o condizioni da sottoporre ad accertamenti ai fini della conferma o cessazione del diritto
all’esenzione).

Angioedema ereditario Miopatie congenite
Dermatomiosite Malattia di Hansen
Pemfigo e pemfigoidi Sindrome di Turner
Anemie congenite Spasticità da cerebropatia
Fenilchetonuria ed errori congeniti del metabolismo Retinite pigmentosa
Codice
Identif
Descrizione della malattia o condizione
002 AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

Punto 2. Per le malattie o condizioni riportate nella tabella D il decreto non individua nel dettaglio le
prestazioni specialistiche da erogare in regime di esenzione riportando la dicitura “le prestazioni sanitarie
appropriate per il monitoraggio della malattia o malattie, delle sue complicanze e per la prevenzione degli
ulteriori aggravamenti”.
Al fine di uniformare, anche per questa casistica, sull’intero territorio regionale la tipologia delle prestazioni
da esentare la Regione Basilicata ha attivato uno specifico gruppo di lavoro composto da medici specialisti che
provvederanno a individuare tutte le prestazioni appropriate per il monitoraggio della malattia o malattie, delle
sue complicanze e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. Sarà cura di questa regione trasmettere
tempestivamente i risultati di tale lavoro a tutte le Aziende Sanitarie, ai Medici di Medicina Generale ed ai
pediatri di libera scelta.

Tabella D (Elenco delle malattie o condizioni oggetto di analisi)


Punto 3. Per quanto concerne invece la malattia o condizione con codice progressivo 049 “Soggetti affetti
da pluripatologie che abbiano determinato grave e irreversibile compromissione di più organi e/o apparati e
riduzione dell'autonomia personale correlata all'età risultante dall'applicazione di convalidate scale di
valutazione delle capacita' funzionali“ il decreto non individua le prestazioni ambulatoriali da esentare, ma
soprattutto non definisce il numero e la tipologia delle patologie croniche che danno diritto all’esenzione.
Anche in questo caso la Regione Basilicata ha attivato un gruppo di lavoro formato da medici internisti,
geriatri ed da una rappresentanza di medici di medicina generale che provvederanno a definire i criteri per la
individuazione dei soggetti affetti da pluripatologia, nonché le prestazioni sanitarie appropriate per il
monitoraggio malattie interessate, delle loro complicanze e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.
008 CIRROSI EPATICA, CIRROSI BILIARE
015 DISTURBI INTERESSANTI IL SISTEMA IMMUNITARIO: IMMUNODEFICIENZE CONGENITE E ACQUISITE
DETERMINANTI GRAVI DIFETTI DELLE DIFESE IMMUNITARIE CON INFEZIONI RECIDIVANTI (ESCLUSO
INFEZIONI DA HIV)
016 EPATITE CRONICA ( ATTIVA )
019 GLAUCOMA
023 INSUFFICIENZA RENALE CRONICA
025 IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE OMOZIGOTE ED ETEROZIGOTE TIPO II a E II b – IPERCOLESTEROLEMIA
PRIMITIVA POLIGENICA – IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE COMBINATA - IPERLIPOPROTEINEMIA DI
TIPO III
031 MALATTIA IPERTENSIVA (II E III STADIO OMS)
035 MORBO DI BASEDOW, ALTRE FORME DI IPERTITROIDISMO
044 PSICOSI
045 PSORIASI (ARTROPATICA, PUSTOLOSA GRAVE, ERITRODERMICA)
052 SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO (RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS, MIDOLLO)
055 TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA)
Codice
Identif.
Descrizione della malattia o condizione

014 DIPENDENZA DA SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE E DA ALCOOL
015 DISTURBI INTERESSANTI IL SISTEMA IMMUNITARIO: IMMUNODEFICIENZE CONGENITE E ACQUISITE
DETERMINANTI GRAVI DIFETTI DELLE DIFESE IMMUNITARIE CON INFEZIONI RECIDIVANTI (ESCLUSO
INFEZIONI DA HIV)
016 EPATITE CRONICA ( ATTIVA )
018 FIBROSI CISTICA
020 INFEZIONE DA HIV
040 NEONATI PREMATURI, IMMATURI, A TERMINE CON RICOVERO IN TERAPIA INTENSIVA NEONATALE
041 NEUROMIELITE OTTICA
046 SCLEROSI MULTIPLA
049 SOGGETTI AFFETTI DA PLURIPATOLOGIE CHE ABBIANO DETERMINATO GRAVE E IRREVERSIBILE
COMPROMISSIONE DI PIU' ORGANI E/O APPARATI E RIDUZIONE DELL'AUTONOMIA PERSONALE CORRELATA
ALL'ETA' RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DI CONVALIDATE SCALE DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITA'
FUNZIONALI
051 SOGGETTI NATI CON CONDIZIONI DI GRAVE DEFICIT FISICI, SENSORIALI E NEUROPSICHICI
053 SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO DI CORNEA
Punto 4. Nel D.M. 329/1999 sono evidenziate le malattie o condizioni morbose che presentano prestazioni
esenti anche dal pagamento della quota fissa (indicate nell’allegato 1 con un asterisco). Tale normativa
(prestazioni in esenzione con o senza il pagamento della quota fissa) andrà in vigore soltanto in futuro con
l’attivazione del sanitometro previsto dal decreto legislativo 29.4.1998, n.124.
Pertanto fino a tale data restano in vigore le normative vigenti in materia di esenzione che non prevedono il
pagamento di alcuna quota fissa per tutte le prestazioni esenti.