ISEE residenziale

Quando si presente l’Isee residenziale ?
Che documentazione occorre per elaborare l’ISEE residenziale ?

L’ISEE residenziale:
tale certificazione  
è necessaria quando si voglia accedere alle prestazioni sanitarie residenziali presso ricoveri, residenze socio-sanitarie assistenziali – RSA, RSSA e residenze protette,  per persone disabili non assistibili presso il domicilio.

 

Attenzione alla documentazione:
Gli estremi dell’atto che identifica la condizione di esclusione (ad esempio certificazione di disabilità, sentenza dell’autorità giudiziaria o provvedimento dei servizi sociali sull’estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici);

na domanda alla quale possiamo certamente dare una risposta che non teme smentita alcuna è la seguente : Vi sono dei casi particolari nei quali la quota aggiuntiva non è dal calcolarsi?
Detta quota non è da calcolarsi se:
o Per i figli o per un componente del loro nucleo familiare sia stata accertata la condizione di disabilità media, grave o di non autosufficienza;
o Sia stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) l’estraneità di tali figli in termini di rapporti affettivi ed economici rispetto al beneficiario della prestazione. In tal caso occorre indicare l’eventuale condizione di esclusione.

 

 

Di seguito gli articoli delle circolare numero 171 del 18-12-2014 – Inps

<<download l’intera circolare   

ISEE Sociosanitario-Residenze (vedi sotto il punto 6) :
tra le prestazioni socio-sanitarie alcune regole particolari si applicano alle prestazioni residenziali (ricoveri presso residenze socio-sanitarie assistenziali – RSA, RSSA, residenze protette, ad esempio ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio). Ferma restando la facoltà di scegliere un nucleo ristretto rispetto a quello standard, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio.
In sede di calcolo dell’ISEE, non sono applicabili per tali prestazioni residenziali alcune detrazioni previste per le altre prestazioni sociosanitarie che appaiono meno necessarie in caso di ricovero in struttura (ad esempio, spese per collaboratori domestici ed addetti all’assistenza personale).
Per le prestazioni residenziali, inoltre, continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante: le donazioni di cespiti effettuate successivamente alla prima richiesta di prestazione e le donazioni effettuate nei tre anni precedenti tale richiesta se in favore di persone tenute agli alimenti.

6. Le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria (art. 6)

Le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria sono prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati rivolte a persone con disabilità o limitazioni dell’autonomia che possono consistere in interventi di aiuto domestico (per favorire la permanenza nel proprio domicilio), di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali o semiresidenziali (per persone non assistibili a domicilio) nonché atti a favorire l’inserimento sociale (inclusi interventi di natura economica o buoni spendibili per l’acquisto di servizi).

Per la richiesta di prestazioni sociosanitarie rivolte a persone maggiorennicon disabilità o non autosufficienza, si ha facoltà di scegliere un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario, composto esclusivamente dal beneficiario delle prestazioni, dal coniuge, dai figli minorenni e dai figli maggiorenni a carico ai fini IRPEF (a meno che non siano coniugati o abbiano figli), escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica.

Nel caso di persona con disabilità, maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità. In sede di calcolo dell’ISEE si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona.

Per le medesime prestazioni rivolte a persone minorenni, non è consentito optare per un nucleo ristretto, ma l’ISEE è calcolato nelle modalità di cui al paragrafo seguente.

L’ISEE calcolato sulla base del nucleo ristretto può essere utilizzato solo per la richiesta di prestazioni socio-sanitarie (o per prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca). Per la richiesta di altre prestazioni, pur in presenza di persone con disabilità, deve comunque essere utilizzato l’ISEE ordinario, calcolato a partire dal nucleo familiare standard.

Per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo (ad esempio, ricovero presso residenze socio-assistenziali – RSSA, RSA, residenze protette, ecc.) nei confronti di persone maggiorenni, come per le altre prestazioni socio-sanitarie, si può scegliere di dichiarare il nucleo familiare ristretto.

Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo si applicano regole di calcolo diverse per la determinazione dell’ISEE.

Nel calcolo dell’indicatore reddituale non si applicano le detrazioni per le spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero. Si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all’allegato 2, comma 1 del D.P.C.M. in esame.

La componente non è calcolata quando sia accertata una condizione di disabilità per il figlio o per un componente del nucleo ovvero l’estraneità del figlio rispetto al genitore in termini di rapporti affettivi ed economici.

Le donazioni di cespiti, parte del patrimonio immobiliare del beneficiario, avvenute successivamente alla prima richiesta di ricovero in favore di persone non facenti parte del nucleo familiare, continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante.

Sono inoltre valorizzate nel patrimonio del donante le donazioni effettuate nei tre anni precedenti la richiesta di ricovero, se in favore di persone non facenti parte del nucleo familiare tenute agli alimenti ai sensi dell’articolo 433 del codice civile.