Reddito di cittadinanza Pensione di Cittadinanza a chi spetta Requisiti per il reddito di cittadinanza soglia ISEE e altri limiti

Reddito di cittadinanza a chi spetta – Requisiti per il reddito di cittadinanza soglia ISEE e altri limiti

REDDITO DI CITTADINANZA, PENSIONE DI CITTADINANZA
UNA DELLE PRINCIPALE RICHIESTE AI NOSTRI SPORTELLI,
MA AD OGGI SOLO MOLTA CONFUSIONE.

 

Reddito di cittadinanza dove fare la domanda ?

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In questo articolo andremo a descrivere quali sono le soglie e i requisiti per accedere al reddito di cittadinanza o alla pensione di cittadinanza.

PORTATI AVANTI !

SE I TUOI REQUISITI PER ACCEDERE AL REDDITO DI CITTADINANZA O PENSIONE DI CITTADINANZA SONO IN REGOLA, INIZIA COL PRESENTARE IL MODELLO ISEE
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INIZIAMO A RISPONDERE ALLE DOMANDE PIU’ COMUNI E FREQUENTI:

Come si può presentare la domanda di Rdc/Pdc?
La domanda può essere presentata:
– TRANITE CAF , la raccolta delle domande avverrà anche presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF),
– in modalità cartacea, presso gli uffici postali avvalendosi del modello di domanda predisposto dall’lnps, a partire dal 6 marzo 2019 (e da ogni giorno 6 del mese). La domanda verrà inserita subito nel portale del Ministero del Lavoro dall’operatore di sportello di Poste– on-line, direttamente sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al link www.redditodicittadinanza.gov.it tramite le credenziali SPID (informazioni sul sitowww.spid.gov.it)

Quando si potrà richiedere il reddito di cittadinanza o alla pensione di cittadinanza ?
Il reddito di cittadinanza è stato istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019

A cosa serve il reddito di cittadinanza ?
Che cos’è il reddito di cittadinanza
Il Reddito di cittadinanza,  (Rdc), introdotto in manovra politica attiva del lavoro, al fine di garantire,  un contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione. Nonché diretta a favorire il diritto all’informazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il beneficio economico viene accreditato mensilmente su una nuova carta prepagata, diversa da quelle rilasciate per altre misure di sostegno, cosiddetta “CartaRdc”.

A cosa serve la pensione di cittadinanza ?
Che cos’è la pensione di cittadinanza
Le regole generali e di funzionamento della Pensione sono analoghe a quelle del Rdc, ma si tratta di un sussidio economico rivolto alle famiglie di anziani in difficoltà; la misura risulta più semplice in quanto non sono previsti adempimenti legati al lavoro, ma è sufficiente la presentazione della domanda per poter accedere al beneficio, avendone i requisiti. Le modalità di erogazione del beneficio saranno definite in sede di conversione del decreto istitutivo.
Attenzione: tutti i componenti del nucleo familiare e non solo il capofamiglia, devono avere età pari o superiore a 67 anni. Se si è già beneficiari del Rdc, la pensione decorre dal mese successivo a quello del compimento del 67° anno del componente più giovane. In tal caso, la trasformazione da Rdc a Pdc opera d’ufficio.

Chi può presentare domanda di Reddito e di Pensione di cittadinanza?
Possono presentare la domanda a sostegno del reddito:
– Cittadini italiani e dell’Unione Europea
– Stranieri lungo soggiornanti (permesso di soggiorno a tempo indeterminato)
– Stranieri titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, familiari di un cittadino italiano o dell’Unione Europea (es. la moglie giapponese di un italiano)
Il richiedente deve essere residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo.

Chi non può presentare domanda di Rdc/Pdc?
Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari in cui siano presenti soggetti disoccupati che hanno presentato dimissioni volontarie negli ultimi 12 mesi dalla presentazione della domanda, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

REQUISITI DI ACCESSO
Al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, occorre essere in possesso congiuntamente dei requisiti indicati di seguito.
Cittadinanza e Residenza (art. 2, comma 1, lettera a), del d.l. n. 4/2019)
I requisiti di cittadinanza sono riferiti al richiedente la prestazione che dovrà essere:
• cittadino italiano o dell’Unione Europea
• cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo ovvero titolare di protezione internazionale o apolide
• cittadino di paesi terzi, titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, e familiare di un cittadino italiano o dell’Unione Europea.
È altresì prevista la residenza in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo.
Requisiti economici (art. 2, comma 1, lettere b) e c), e comma 2, del d.l. n. 4/2019).
Il nucleo familiare deve possedere, congiuntamente:
• ISEE in corso di validità inferiore a 9.360 euro
• patrimonio immobiliare (come definito e dichiarato ai fini ISEE) non superiore a 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione
• patrimonio mobiliare (come definito e dichiarato ai fini ISEE, esempio depositi, conti correnti, ecc.) non superiore a:
– 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente
– 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti
– 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti, incrementati di 1.000 euro per ogni figlio a
partire dal terzo.

I suddetti massimali sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente con disabilità presente nel nucleo.
• il reddito familiare deve essere inferiore ad una soglia annua di 6.000 euro moltiplicata per il relativo parametro della scala di equivalenza. In caso di Pensione di Cittadinanza la soglia è incrementata fino a 7.560 euro per la scala di equivalenza. In ogni caso tale soglia è incrementata a 9.360 euro per la scala di equivalenza qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE. Sono detratti i trattamenti assistenziali ivi inclusi e sommati quelli che sono in corso di godimento da parte degli stessi componenti (ad eccezione di eventuali prestazioni non sottoposte a prova dei mezzi e del cd. Bonus bebè).
• Inoltre, nessun componente del nucleo deve essere intestatario o avere piena disponibilità di:
– autoveicoli immatricolati per la prima volta nei 6 mesi antecedenti la domanda di RdC/PdC, oppure
autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., in entrambi i
casi immatricolati per la prima volta nei 2 anni antecedenti la domanda di RdC/PdC, con esclusione di
quelli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità
– navi e imbarcazioni da diporto di cui all’art. 3, comma 1, del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171.
In sede di presentazione della domanda il richiedente deve dichiarare che non sono intervenute variazioni relative al possesso di beni durevoli e al patrimonio immobiliare rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE.
SOGGETTI ESCLUSI, COMPATIBILITÀ CON MISURE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI, ISEE CON
OMISSIONI/DIFFORMITÀ
Non hanno diritto alla prestazione RdC/PdC i nuclei familiari tra i cui componenti sono presenti soggetti disoccupati che hanno presentato dimissioni volontarie nel corso dei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda, fatte salve le dimissioni per giusta causa (art. 2, comma 3, del d.l. n. 4/2019).
Il RdC è compatibile con il godimento della NASpI di cui all’articolo 1 del d.lgs. n. 22 del 4 marzo 2015 o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. Tali prestazioni hanno rilevanza ai fini del diritto e dell’ammontare del beneficio di RdC in quanto concorrono a determinare il reddito familiare secondo quanto previsto dalla disciplina dell’ISEE
(art. 2, comma 8, del d.l. n. 4/2019).
Eventuali omissioni e/o difformità dell’ISEE, relative a redditi autodichiarati in relazione a dati presenti in anagrafe tributaria e/o a dati autodichiarati del patrimonio mobiliare (es. conti correnti, conti deposito, titoli), saranno comunicate da INPS via e-mail o sms al richiedente la prestazione che, entro 30 giorni, potrà presentare all’INPS documenti giustificativi oppure nuova DSU non difforme, pena reiezione della domanda.

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE AL MOMENTO DELLA DOMANDA E SUCCESSIVAMENTE IN CORSO DI FRUIZIONE DEL BENEFICIO
Qualora uno o più componenti del nucleo familiare svolgano attività lavorativa autonoma, d’impresa ovvero subordinata e i redditi che ne derivano non siano rilevati per l’intera annualità in ISEE, è prevista la comunicazione del reddito presunto, tramite gli appositi modelli RdC/PdC – Com.
Così, ad esempio, per l’ISEE 2019: se la DSU è presentata dal 1° gennaio al 31 agosto 2019, l’attività di lavoro da comunicare è quella iniziata dopo il 1° gennaio 2017; se, invece, la DSU è presentata dal 1° settembre al 31 dicembre 2019, l’attività da comunicarsi è solo quella iniziata dopo il 1° gennaio 2018. Infatti, a decorrere dal 1° settembre, il nuovo ISEE che verrà rilasciato dall’INPS, prevede l’aggiornamento dei redditi e dei patrimoni all’anno precedente (2018).
Nei casi in cui, in sede di presentazione della domanda di RdC, ad esempio, nel mese di aprile 2019, sia stata dichiarata un’attività subordinata che si protragga nel corso dell’anno solare successivo (2020), il modello RdC/PdC – Com Esteso dovrà essere nuovamente compilato entro il successivo mese di gennaio; ciò finché i redditi della predetta attività lavorativa non siano correntemente valorizzati nella dichiarazione ISEE (DSU settembre 2021).

COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI PATRIMONIALI
È fatto obbligo al beneficiario di comunicare all’INPS, tramite il modello RdC/PdC – Com Esteso, nel termine di 15 giorni,
ogni variazione relativa a patrimonio immobiliare e beni durevoli intervenuta rispetto a quanto è presente nell’attestazione
ISEE in corso di validità, che comporti il venir meno dei requisiti di legge. In particolare, per il patrimonio immobiliare la
perdita del requisito si verifica al superamento della soglia pari a 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione.
Pertanto, andrà comunicato ad esempio l’acquisto di una seconda casa che comporti il superamento della predetta soglia.
Relativamente ai beni durevoli, dovranno essere comunicati l’acquisto di autoveicoli, motoveicoli ecc., intervenuti dopo la
presentazione della domanda e che non rispettino i requisiti illustrati sopra.

REQUISITI PER ACCEDERE AL REDDITO DI CITTADINANZA O PENSIONE DI CITTADINANZA

Il Reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
1) un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000,  incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente
parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità  di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni
da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che riflettono le caratteristiche di multi dimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa.
Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l’utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all’istruzione e alla tutela della salute.

Per approfondimenti: www.inps.it; www.lavoro.gov.it.


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