Le spese sostenute per assicurazioni – Detrazione spese assicurazione 730 2017

Dichiarazione dei redditi 2017 : le spese sostenute per assicurazioni

Detrazione spese assicurazione 730 2018

 

Dichiarazione dei redditi 2017 modello 730/2018

Le spese sostenute per assicurazioni

 

Le spese sostenute per assicurazioni , sono quegli oneri che nel corso del 2017 possono essere portate in detrazione (per sè o per i familiari a carico)  tramite il modello  730 o modello Unico . Questi oneri rientrano nell’elenco spese detraibili permesse dalla legge italiana. Questi oneri, sono sostenuti dal contribuente per pagare i premi assicurativi e per le quali spetta una detrazione pari al 19%. Esistono differenti limiti per dichiarare tali oneri:  fino ad un tetto massimo di spesa pari a 1.291,14 euro per le assicurazioni con rischio autosufficienza, di 530 euro per quelle sulla vita e infortuni, e di 750 euro per premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave .

 Vediamo quindi quali sono i premi di assicurazione per cui spetta la detrazione IRPEF nel 730 e Unico, ce come dichiarare la spesa nella dichiarazione dei redditi tramite 730 o Unico. Le spese sostenute per assicurazioni

La detrazione riguarda:

  1. per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all’estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
    per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante). L’importo non deve complessivamente superare 530,00 euro e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 36.
  2. Per premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali. L’importo per i premi, non deve complessivamente superare 750,00 euro al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente, e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38. Tale importo deve comprendere anche i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38.
  3. Per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione riguarda i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione spetta a condizione che l’impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. L’importo non deve complessivamente superare 1.291,14 euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36) e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (codice 38), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 39.

Piccola parentesi su la polizza Auto, Moto

Per quanto riguarda la polizza auto, non è più possibile portare in deduzione l’importo obbligatorio versato per il contributo del Servizio Sanitario Nazionale (SSN),  già dall’anno 2014. Resta comunque detraibile la polizza stipulata come “polizza infortunio conducente” se rientra nelle casistiche sotto riportate al punto “1” o “3” e solo se espressamente segnalate tramite specifica certificazione rilasciata dall’assicurazione ai fini della detrazione fiscale.

La documentazione necessaria da portare al 730 Point:

Le sole ricevute dei pagamenti per la polizza non sono sufficienti, occorre la dichiarazione dell’assicurazione. 

730 point compilazione modello 730
Le polizze assicurative rilasciano una certificazione ai fini della detrazione fiscale, indicante l’importo detraibile,
che solitamente non coincide con l’importo totale versato dal contribuente. Senza presentare tale documento non sarà possibile portare in detrazione le spese sostenute per assicurazioni. 

 


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