Spese sostenute per ristrutturazione, detrazione per spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio

Detrazione spese interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d’imposta del 36, 50 o 65 per cento)

Spese sostenute per ristrutturazione
Spese sostenute per interventi di messa in sicurezza e misure antisismiche
Spese per l’acquisto del box pertinenziale

 

E’ possibile inserire in dichiarazione dei redditi, modello 730, le spese nuove sostenute per interventi del patrimonio edilizio nel corso dell’anno e riportare le spese sostenute negli anni precedenti.
Spese interventi di recupero del patrimonio edilizio:

  • spese per la ristrutturazione di immobili;
  • le spese sostenute per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;
  • spese per l’acquisto o l’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati.


Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili. 

La detrazione spetta in relazione alle spese sostenute per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

  • interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
  • interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali, spese sostenute per ristrutturazione;
  • interventi di restauro e risanamento conservativo;
  • interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne;
  • interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
  • ulteriori interventi quali, ad esempio, quelli di bonifica dall’amianto o quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all’eliminazione delle barriere architettoniche, oppure interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Sono detraibili le spese per ristrutturazione straordinaria
Manutenzione straordinaria:

Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso. Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportano la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, a condizione che non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.

Esempi di manutenzione straordinaria:

  • installazione di ascensori e scale di sicurezza
  • realizzazione e miglioramento dei servizi igienici
  • sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso
  • rifacimento di scale e rampe
  • interventi finalizzati al risparmio energetico
  • recinzione dell’area privata
  • costruzione di scale interne
  • Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi
    (Es impianto per videosorveglianza)

Altre spese ammesse all’agevolazione

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:

  • le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
  • le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento
  • le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71)
  • le spese per l’acquisto dei materiali
  • il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
  • le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi
  • l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le
  • concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori
  • gli oneri di urbanizzazione
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

Non possono invece ritenersi comprese tra quelle oggetto della detrazione le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.

A chi spetta la detrazione  ?

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. È ammessa la detrazione anche nei casi in cui le fatture e i bonifici non siano intestati al familiare convivente, purché la percentuale della spesa sostenuta dallo stesso sia indicata nella fattura .

L’acquisto del box può usufruire della detrazione ?

Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati, tuttavia la detrazione spetta esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la loro realizzazione, a condizione che siano attestate dal venditore.

Condizioni per fruire della detrazione

  •  Pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:
    – causale del versamento (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 va indicato l’art. 16-bis del TUIR);
    – codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
    – codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento;
  • In caso di spese sostenute per ristrutturazione di parti comuni del condominio:
    presentare la certificazione rilasciata dall’amministratore di condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla L. 449/97 e che specifichi l’importo della spesa imputabile ai singoli condomini nonché il codice fiscale del condominio.

Come viene calcolata la detrazione  ?

La detrazione d’imposta verrà calcolata nelle seguenti modalità in base la data in cui è stata sostenuta la spesa:

  • detrazione del 50 per cento sul totale delle spese sostenute,  dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2017 (nuove spese);
  • detrazione del 36 per cento per le spese sostenute, dal 2007 al 2011  e dal 1° gennaio al 25 giugno 2012.

Quindi per anche per l’anno d’imposta 2017 la detrazione è pari al 50 per centro del totale della spesa sostenuta, nel limite massimo di 96,000 euro.
Es: il contribuente ha speso per la ristrutturazione dell’immobile euro 30,000, avrà diritto ad un rimborso pari ad euro 15,000

In caso di più contribuenti che hanno diritto a usufruire della detrazione questa sarà ripartita tra le parti.
Es: nell’anno 2017 marito e moglie ristrutturano la loro abitazione spendendo € 30,000 euro
presentano al CAF (730 Point) la seguente documentazione:
– fatture dei lavori svolti; nelle fatture si evincono entrambi i codici fiscali dei coniugi
– Bonifici per ristrutturazione edilizia con dicitura  art. 16-bis del TUIR,  su cui si evincono il codice fiscale dell’impresa che ha eseguito i lavori, ed entrambi i codici fiscali dei coniugi.
In questo caso i coniugi avranno diritto alla detrazione del 50 percento. Quindi su 30,000 euro di spesa sostenuta, la detrazione sarà di 15,000 euro da dividere ad entrambi ( 7500 + 7500)
Entrambi i coniugi porteranno nella loro dichiarazione dei redditi un importo pari a  7,500 euro

Quali sono le tempistiche del rimborso ?

La detrazione viene ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale.
La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:
– 48.000 euro per le spese sostenute dal 2005 al 25 giugno 2012;
–  96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2017.
Il limite va riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori. Quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione
(comproprietari ecc.), il limite va ripartito tra loro.

Documentazione da presentare

fatture dei lavori
ricevute dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale
comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori) se obbligatoria, oppure, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Box- fattura del box, bonifico e dichiarazione del costruttore

Per i lavori iniziati prima del 14 maggio 2011 :
copia della comunicazione inviata al Centro Operativo di Pescara o al Centro di Servizio delle imposte dirette ed indirette competente, (Modello L449/97 01) e la ricevuta della raccomandata.

 

 


Spese sostenute per ristrutturazione