Posso detrarre le spese sanitarie pagate in contanti ? Spese sanitarie cosa posso detrarre ?

Spese sanitarie 730:
Posso detrarre le spese sanitarie pagate in contanti?
Posso detrarre le spese sanitarie pagate in contanti ?
Per usufruire della detrazione per prestazioni mediche ricevute in una struttura sanitaria privata non convenzionata con il sistema sanitario nazionale, occorre documentazione comprovante la traccia del pagamento.
Bisogna dimostra l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA
Attenzione a come pagate dal 2020 le prestazione sanitarie.
I commi 679 e 680 della Legge di Bilancio 2020 , dispongono che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 % degli oneri spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili, a decorrere dal 1 gennaio 2020.
In particolare, il comma 679 subordina la fruizione della detrazione del 19 per cento, prevista per gli oneri di cui all’articolo 15 del TUIR e da altre disposizioni, al pagamento della spesa con strumenti tracciabili. Pertanto tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.
Sulla base delle attuali disposizioni, quindi, al fine di poter beneficiare nella dichiarazione dei redditi 730/2021 redditi 2020 della detrazione di tutti gli oneri indicati nell’art.15 del TUIR e in altre disposizioni normative che consentono la detrazione Irpef del 19%, il pagamento dovrà avvenire SOLAMENTE mediante:
- bonifico bancario o postale ;
- ulteriori sistemi “tracciabili” , diversi da quello in contanti, previsti dall’art.23 del D.Lgs. n. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, nonché – si ritiene – altre modalità di versamento bancario (es. MAV) o postale ( es. bollettini postali).
Si precisa più in generale anche sulla base della Risposta fornita dall’Agenzia delle entrate all’interpello n.230 del 2020 che per “altri sistemi di pagamento“: “devono intendersi gli strumenti che garantiscano la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del pagamento al fine di facilitare gli eventuali controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria, tra cui è possibile far rientrare, ad esempio, il pagamento effettuato tramite un Istituto di moneta elettronica autorizzato mediante applicazione via smartphone che, tramite l’inserimento di codice IBAN e numero di cellulare, permette all’utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia NFC “, la circolare 7/E del 2021 precisa infatti che tale sistema di pagamento può infatti essere definito “tracciabile” essendo collegato a conti correnti bancari che individuano univocamente sia i soggetti che prelevano il denaro sia i soggetti a cui il denaro viene accreditato.
Sempre sulla base delle riposte fornita dall’Agenzia delle entrate agli interpelli viene chiarito quali forme di versamento non possono essere considerate tracciabili, in particolare nell’ interpello n.180 del 11/06/2020 si osserva che il circuito di credito commerciale è un sistema attraverso cui avviene lo scambio di beni e servizi che non utilizza nessuno dei sistemi di pagamento elencati nell’articolo 23 del d.lgs. n. 241 del 1997, quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, né può essere considerato un altro sistema di pagamento che garantisca la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Pertanto tale circuito non rispetta i requisiti di tracciabilità previsti dal citato comma 679.
Non rientra tra i pagamenti tracciabili nemmeno il pagamento in contanti, mediante apposito software che prevede una volta accertata l’identità della persona, l’incasso del contante e contestuale rilascio dal sistema software di una ricevuta di pagamento da allegare alla fattura per la prestazione eseguita e sulla quale sono indicati tutti i dati del paziente, i riferimenti del medico con la prestazione eseguita e relativa data (risposta all’interpello n.247 del 05/08/2020); si ricorda infatti che la norma detta l’esigenza di tracciabilità del flusso finanziario dal soggetto che sostiene la spesa al soggetto beneficiario (attraverso una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili).
N.B le istruzioni ministeriali del 730 precisano che il contribuente dimostra l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. La circolare 7/E del 2021 ha poi precisato che precisato l’estratto conto costituisce una possibile prova del sistema di pagamento “tracciabile”, opzionale, residuale e non aggiuntiva, che il contribuente può utilizzare a proprio vantaggio nel caso non abbia disponibili altre prove dell’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” .
Sempre nelle istruzioni ministeriali viene indicato che in mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio (nella annuale circolare sulla Guida al visto di conformità dell’Agenzia delle entrate, non vengono precisate le modalità con cui l’ annotazione da parte del soggetto percettore delle somme deve essere effettuata, si ritiene che tale annotazione in presenza di scontrino debba essere stampata dal registratore di cassa, in caso di fattura elettronica debba risultare nel corpo del file originario e in presenza di fattura cartacea debba risultare nella stampa della fattura o nel caso in cui venga aggiunta con timbro o a mano debba esservi anche la controfirma del soggetto emittente).
La Circolare 7/E del 2021 sottolinea poi che solo per pagamenti con applicazioni via smartphone (ad esempio Paypal, Satispay, ecc…) tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati, il contribuente dovrà esibire oltre al documento fiscale che attesti l’onere sostenuto, la documentazione che attesti che il pagamento è avvenuto per il tramite delle predette applicazioni che può essere rappresentata anche dalla e-mail di conferma dell’Istituto di moneta elettronica o della piattaforma su cui si sta effettuando l’operazione. Nei casi in cui il contribuente non ha la possibilità di dare con altro mezzo prova del pagamento, può esibire l’estratto del conto corrente della banca a cui il predetto istituto si è collegato, se riporta tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento e, nel caso da tale documento non si evincano tutte le informazioni necessarie, anche la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell’app.
Viene anche fornita una ulteriore precisazione nella annuale circolare sulla Guida al visto di conformità del 2021 ovvero i CAF e i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità, nonché gli uffici dell’Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo documentale, nel caso in cui l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” sia dimostrato mediante documenti ulteriori rispetto alla fattura, alla ricevuta fiscale o al documento commerciale, come ad esempio, l’estratto conto della carta di credito, acquisiscono e verificano esclusivamente le informazioni necessarie all’apposizione del visto di conformità o al controllo, avendo cura di eliminare e/o cancellare ogni altra eventuale informazione non pertinente.
Con riferimento alle carte di credito si ricorda che in caso di utilizzo della carta di credito, rileva il momento in cui è stata utilizzata la carta e non assume nessuna rilevanza, invece, il diverso e successivo momento in cui avviene l’addebito sul conto corrente del titolare della carta, momento che può quindi collocarsi anche in un periodo d’imposta successivo (Risoluzione 23.04.2007 n. 77).
Posso detrarre le spese sanitarie pagate con il bancomat di un’altra persona ?
la risposta è si, è possibile detrarre le spese mediche pagate da un’altra persona.
Con la Risposta n. 431 del 2 ottobre l’Agenzia delle Entrate afferma che, in linea generale, la spesa è detraibile dal soggetto a cui è intestato il documento di spesa, con la necessità di assicurare la corrispondenza tra spesa detraibile per il contribuente e pagamento effettuato da un altro soggetto.
“Al riguardo, si ritiene che l’onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento, aspetto quest’ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti . Tuttavia, tenuto conto della ratio della disposizione in esame, occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto”.
Partendo da questo chiarimento è evidente che il contribuente dovrà presentare al CAF o professionista abilitato la prova cartacea dell’utilizzo del pagamento tracciabile allegando quindi, oltre alla fattura/ ricevuta o documento commerciale, ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.
In mancanza di tale documentazione l’utilizzo del pagamento tracciabile dovrà essere necessariamente attestato direttamente in fattura/ricevuta o documento commerciale da parte del percettore della somma che effettua la prestazione o cede il bene.
Regole specifiche si applicano alle spese mediche nel corso del 2020:
l’acquisto di medicinali e dispositivi medici e per le prestazioni presso qualsiasi medico o specialista, accreditato con il SSN, è possibile continuare usufruire della detrazione anche pagando per contanti.
Diverso è il discorso nel caso di prestazioni rese da privati non accreditati con il SSN. È per queste categorie di spese che scatterà l’obbligo di pagare solo con bancomat, carte o bonifici ai fini della detraibilità del 19%.
Occorre comunque controllare che sul documento commerciale scontrino o ricevuta che viene rilasciato sia sempre evidenziata la modalità di pagamento (bancomat-cartadicredito-assegno-bonifico) in tutti i casi in cui è obbligatoria la tranciabilità.
Per fare un esempio, quindi, chi andrà da un dentista privato non potrà pagare la prestazione resa con denaro contante, ma sarà obbligato ad utilizzare mezzi tracciabili, come il bancomat o bonifici.
Stesso discorso per le prestazioni presso qualsiasi medico privato, generico o specialista, non accreditato con il SSN, oppure nel caso di esami del sangue, interventi chirurgici, cure termali o esami di laboratorio.
Di seguito un elenco riepilogativo per capire come pagare le spese mediche e sanitarie detraibili nel 2020:
- Farmaci: Sia bancomat che contanti
- Dispositivi medici (occhiali, prod.ortopedici, per disabili ecc..): Sia bancomat che contanti
- Visite mediche presso strutture pubbliche: Sia bancomat che contanti
- Visite mediche presso strutture private accreditate con ASL: Sia bancomat che contanti
- Visite mediche private, medici specialisti non acred.ASL: Solo bancomat, carta o bonifici
- Ricoveri o interventi presso strutture private non accreditate : Solo bancomat, carta o bonifici
- Esami del sangue presso strutture private non accreditate: Solo bancomat, carta o bonifici
ATTENZIONE A COME PAGATE ALTRE SPESE DETRAIBILI !!!
Approfondisci qui:
Detrazioni per spese sostenute nel 2020 come pagare
Di seguito vediamo nel dettaglio come funziona la detrazione per le spese sostenute per l’acquisto di farmaci ed altre spese sanitarie e come funziona la detrazione. Spese sanitarie 730
Spese sanitarie cosa posso detrarre ?
Illustriamo brevemente quali sono le spese mediche sanitarie che si possono detrarre.
Per maggior chiarezza riguardo questo articolo “Spese sanitarie cosa posso detrarre”, specifichiamo che:
facciamo riferimento solo a contribuenti e propri familiari a carico, dove non sussistono casi di disabilità, invalidità o altri casi specifici. Non parleremo quindi di casi particolari.
Spese sanitarie cosa posso detrarre?
C’è un limite massimo per le spese sostenute?
Sfatiamo subito il “mito” del limite massimo di spesa sostenuta, in quanto non vi è alcun limite o tetto massimo e vediamo inoltre come viene calcolata la detrazione.
Quanto posso recuperare dalle mie spese mediche ?
Innanzitutto le spese mediche danno diritto alla detrazione Irpef se sono sostenute dal contribuente per sé o per i familiari a carico. sono detraibili anche le << spese sostenute all’estero (qui maggiori informazioni) >> .
Le spese sanitarie danno diritto alla detrazione d’imposta per il 19% del loro importo, meno una franchigia di € 129,11. Quindi si ha diritto al 19% del totale della spesa sostenuta meno la franchigia di 129,11 ( per totale della spesa sostenuta si intende la somma delle ricevute o fatture per gli acquisti di farmaci, prestazioni sanitarie, ticket, esami di laboratorio, visite specialistiche ecc…)
Esempio del calcolo: per semplificare diciamo che il totale delle spese sostenute è pari a 1.129.11 €, la detrazione del 19% verrà applicata su un totale di spese pari ad € 1000,00. In questo caso il rimborso sarà di 190,00€.
E’stato eseguito il seguente calcolo:
1.129,11 – 129,11 = 1000,00 €
1000,00 X 19% = 190,00 € di rimborso
Se le spese sanitarie sostenute nel corso dell’anno, hanno superato il limite di 15.493,71 euro (calcolato senza togliere la franchigia) è possibile ripartire la detrazione spettante in 4 quote annuali di importo uguale. Questa soglia di 15.493,71 euro, quindi, non è un limite massimo di spesa sostenibile, ma è la possibilità di rateizzare il rimborso Irpef spettante, per far fronte ad una eventuale “incapienza IRPEF” del contribuente assistito.
Quali spese sanitarie possono essere inserite in dichiarazione ?
- acquisto di medicinali per i quali si è in possesso dello scontrino parlante della farmacia (sono esclusi i parafarmaci)
compresi invece medicinali omeopatici e dispositivi medici, solo se giustificati con le corrette diciture (“farmaco” o “medicinale”, dispositivo medico CE ” 93/42/CEE, o 90/385/CEE o 98/79/CE”) Vedi l’articolo “I DISPOSITIVI MEDICI DETRAIBILI” per maggiori informazioni - prestazioni chirurgiche o specialistiche o rese dal medico generico, anche ambulatoriali;
- analisi o indagini radioscopiche;
- prestazioni specialistiche, comprese perizie medico legali, visite assicurative, visite sportive e di rinnovo patente;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze.acquisto di medicinali;
- spese per cure termali;
- spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);
- spese relative al trapianto di organi, incluso il relativo trasporto;importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del
- Servizio sanitario nazionale.
Nelle spese sanitarie si considerano anche le spese sostenute per :
fisioterapia, laserterapia, kinesiterapia, massoterapia ?
La risposta corretta è … “dipende”
Vediamo insieme quando è possibile e quando no e il perché.
Le detrazioni fiscali per spese mediche sostenute presso il fisioterapista o per altre terapie della riabilitazione, possono rientrare in dichiarazione dei redditi modello 730, ma dipende dal professionista “addetto hai lavori” che ha effettuato la prestazione. Infatti il professionista deve essere riconosciuto dalle leggi sanitarie. Questi soggetti sono considerati abilitati all’esercizio, se rientrano nelle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001.
Non tutte le persone che si occupano di laserterapia, massoterapia, fisioteriapia o kineseterapia sono in possesso di lauree riconosciute dal decreto ministeriale 29 marzo 2001, di conseguenza le fatture emesse da queste figure professionali non danno diritto alle detrazioni Irpef, a meno che non siano accompagnate da una prescrizione medica. Siccome esistono professionisti che hanno conseguito questi titoli anche attraverso diplomi e attestati riconosciuti in quanto equiparati al diploma universitario, il contribuente può comunque ottenere le detrazioni fiscali, ma i loro titoli devono rientrare tra quelli riconosciuti nel decreto ministeriale del 27 luglio 2000 e nell’articolo 4 della legge 42 del 1999.
Detrazioni spese di fisioterapia nel modello 730
Riassumendo:
le spese mediche danno diritto alla detrazione Irpef se sono sostenute dal contribuente per sé o per i familiari a carico presso i soggetti abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001. Questi costi rientrano in dichiarazione dei redditi se vengono sostenuti in Italia o all’estero, ma il soggetto che svolge l’attività deve essere in possesso di titoli riconosciuti. Per identificare le spese mediche detraibili che danno diritto alle detrazioni fiscali bisogna fare riferimento all’articolo 10 del DPR 633 del 1972, nel quale vengono indicate le professioni che godono dell’esenzione Iva: rientrano le prestazioni di cura, diagnosi e riabilitazione rese alla persona dagli esercenti una professione sanitaria o un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie.
Spese sanitarie cosa posso detrarre ?
Oltre alle spese mediche sostenute presso biologi, psicologi e odontoiatri, rientrano le seguenti prestazioni le quali danno diritto alle spese detraibili in dichiarazione dei redditi:
Detrazioni fiscali per spese mediche per laserterapia, fisioterapia, massoterapia, kenesiterapia
logopedista
podologo
fisioterapista
assistente di oftalmologia
ortottista
tecnico della riabilitazione psichiatrica
terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
educatore professionale
terapista occupazionale
Posso inserire in dichiarazione le spese rimborsate dalla polizza sanitaria?
Non possono essere indicate le spese sanitarie che sono state interamente rimborsate, come ad esempio:
le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi o le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale.
Per quanto riguarda le spese sanitarie rimborsate in parte, invece, potranno essere indicate in dichiarazione solo le quote rimanti a carico del contribuente e non l’importo intero.
Spese sostenute per familiari a carico
Alcuni oneri e spese (ad esempio le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria
e universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali, le spese per l’abbonamento al trasporto pubblico, le spese in favore dei figli affetti
da DSA) danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se sono stati sostenuti nell’interesse delle persone fiscalmente a carico (v.
le istruzioni del paragrafo 2 “Familiari a carico”). In questo caso, la detrazione o deduzione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni
per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto (nel prospetto “Familiari a carico” sono indicati il codice
fiscale del familiare e il numero dei mesi a carico, ma la percentuale di detrazione è pari a zero). Il documento che certifica la spesa deve
essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico. In quest’ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori
nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono
annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro,
l’intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.
Più in generale, la detrazione spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa nell’interesse dei familiari a carico anche nell’ipotesi in cui
i documenti di spesa siano intestati ad un altro familiare anch’esso fiscalmente a carico del soggetto che ha sostenuto la spesa, fermo
restando le specifiche ipotesi in materia di acquisto di autovetture per disabili e spese per la frequenza di asili nido.
Per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale
versati nell’interesse delle persone fiscalmente a carico, la deduzione spetta per la sola parte da questi ultimi non dedotta.
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